Il DPO: una figura in continua evoluzione

Pubblicata il 16 giugno 2022

Sono ormai passati quattro anni dall’entrata in vigore del GDPR e, con essa, dell’obbligo ovvero dell’opportunità, in alcuni casi, della nomina del DPO. In questo senso i dati ufficiali sono incoraggianti laddove, secondo quanto diffuso dal Garante Italiano, dal 25 maggio 2018 al 31 dicembre 2021 le comunicazioni dei dati di contatto dei DPO sono state oltre 60.000. 

Nel mentre, le sfide nel settore della privacy si sono fatte sempre più frequenti e pressanti, dimostrando l’indiscutibile centralità della materia nella quotidianità lavorativa e l’inevitabile integrazione in azienda come presupposto imprescindibile per la sua effettiva applicazione.  

In tutto questo, atteso il ruolo centrale che il Responsabile della Protezione Dati assume in tale frangente, la sua nomina rappresenta un momento di strategica rilevanza.

L’evoluzione della protezione dei dati in azienda, dunque, non può che passare anche attraverso l’evoluzione del ruolo del DPO, in un’ottica di maggiore autonomia, indipendenza, effettiva competenza nonché di centralità in azienda.

Qualità, queste, peraltro rimarcate tanto dal nostro Garante con il suo Documento di indirizzo (Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito pubblico del 29 aprile 2021), che recentemente dal Garante Francese nelle sue Linee Guida in materia (Pratical Guide Data Protection Officer del 15 marzo 2022).

La nuova sfida applicativa del GDPR passa, quindi, attraverso la capacità e necessità per le imprese di valorizzare tale figura, garantendole quei presidi e quegli strumenti necessari affinché tale ruolo possa avere contezza del contesto aziendale. 

Solo così, infatti, il titolare stesso potrà effettivamente beneficiare del valore aggiunto derivante da un lecito trattamento dei dati, che l’apporto di questa figura consente concretamente di realizzare.

 

Per informazioni:
Tel.: 0422 916417
E-mail: privacy@unisef.it

Resta sempre aggiornato sulle ultime novità
news
SERVIZI
04-05-2023
Diagnosi energetica
Per le Grandi Imprese e le Imprese Energivore entro il 5 dicembre 2023 sussiste l’obbligo di presentare, attraverso l’apposito portale ENEA, la diagnosi energetica dei propri siti produttivi. L’obbligo di presentazione della diagnosi energetica è stato introdotto a partire dal 5 dicembre 2015 e prevede una periodicità di presentazione ogni 4 anni. La mancata presentazione alla scadenza di ogni quadriennio è sanzionata in via amministrativa (da 4.000 € a 40.000 €). Per le aziende Gasivore, recentemente istituite, al fine dell’iscrizione negli elenchi della CSEA, volta all’ottenimento dei benefici di riduzione degli oneri previsti dal D.M. 21 Dicembre 2021, sussiste l’obbligo di essere in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, da rinnovare ogni 4 anni, oppure di certificazione ISO 50001. La diagnosi energetica, per essere riconosciuta valida ai fini di cui sopra, deve essere effettuata da aziende certificate UNI CEI 11352 (Energy Service Company c.d. ESCo) o da un tecnico certificato UNI CEI 11339 (Esperto Gestione Energia c.d. EGE), e prevede un processo di analisi dei consumi energetici attuali e valutazioni su eventuali accorgimenti e/o investimenti realizzato su valori reali, (misure, fatture, studi di fattibilità, preventivi, analisi costi/benefici) allo scopo di dotare l’azienda di un valido strumento decisionale volto a ridurre i costi energetici e ad aumentare la sostenibilità ambientale dell’impresa oltre ad assolvere agli obblighi di legge. UNIS&F è a disposizione delle aziende per la redazione delle diagnosi energetiche. Per informazioni: Matteo Scomparin Tel. 0422 916450 E-mail: mscomparin@unisef.it