Modelli 231 e compliance privacy: tra divergenze e convergenze

Pubblicata il 30 novembre 2021

Quando ci approcciamo alla normativa sulla data protection, ovvero a quella sulla responsabilità amministrativa degli enti, di primo acchito siamo portati a ritenerle due discipline distinte e autonome, entrambe applicabili all’interno dell’azienda ma operanti su binari paralleli.

In realtà, sono svariate le situazioni in cui le due normative si incontrano e intersecano, talvolta presentando similitudini e talvolta profili di reciproca incidenza; profili che, per una loro corretta gestione, necessitano di essere conosciuti e approfonditi.

In questo senso anche il Garante della Privacy, che nel parere reso in ordine al ruolo privacy dei membri dell’Organismo di Vigilanza (OdV) si era espresso nel senso di ritenere i singoli componenti dell’OdV necessariamente disciplinati dalla normativa sulla data protection e dalla stessa vincolati (Doc. Web 9347842). Basti pensare a come l’OdV, nell’esercizio delle sue funzioni, sia tenuto a effettuare indagini che riguardano o potrebbero riguardare dati personali (talvolta anche particolari) che, come tali, devono essere condotte all’interno di un regime di rispetto della normativa privacy. 

Non solo, ma particolare attenzione meritano anche i rapporti intercorrenti tra l’OdV e il Dpo (Data Protection Officer), che rappresentano due figure altrettanto fondamentali, entrambe dotate di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ma non sovrapponibili. 

Tale aspetto assume fondamentale importanza, rendendo necessario identificare correttamente i rispettivi ruoli e le reciproche competenze all’interno della struttura organizzativa e gestionale dell’azienda.

È quindi imprescindibile acquisire una piena consapevolezza della relazione che intercorre tra le due discipline e come tale rapporto si debba tradurre in termini operativi, così da scongiurare errori che, contestualmente, potrebbero determinare una violazione di entrambe le normative.

Per informazioni:
Tel.: 0422 916417
E-mail: privacy@unisef.it

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SERVIZI
04-05-2023
Diagnosi energetica
Per le Grandi Imprese e le Imprese Energivore entro il 5 dicembre 2023 sussiste l’obbligo di presentare, attraverso l’apposito portale ENEA, la diagnosi energetica dei propri siti produttivi. L’obbligo di presentazione della diagnosi energetica è stato introdotto a partire dal 5 dicembre 2015 e prevede una periodicità di presentazione ogni 4 anni. La mancata presentazione alla scadenza di ogni quadriennio è sanzionata in via amministrativa (da 4.000 € a 40.000 €). Per le aziende Gasivore, recentemente istituite, al fine dell’iscrizione negli elenchi della CSEA, volta all’ottenimento dei benefici di riduzione degli oneri previsti dal D.M. 21 Dicembre 2021, sussiste l’obbligo di essere in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, da rinnovare ogni 4 anni, oppure di certificazione ISO 50001. La diagnosi energetica, per essere riconosciuta valida ai fini di cui sopra, deve essere effettuata da aziende certificate UNI CEI 11352 (Energy Service Company c.d. ESCo) o da un tecnico certificato UNI CEI 11339 (Esperto Gestione Energia c.d. EGE), e prevede un processo di analisi dei consumi energetici attuali e valutazioni su eventuali accorgimenti e/o investimenti realizzato su valori reali, (misure, fatture, studi di fattibilità, preventivi, analisi costi/benefici) allo scopo di dotare l’azienda di un valido strumento decisionale volto a ridurre i costi energetici e ad aumentare la sostenibilità ambientale dell’impresa oltre ad assolvere agli obblighi di legge. UNIS&F è a disposizione delle aziende per la redazione delle diagnosi energetiche. Per informazioni: Matteo Scomparin Tel. 0422 916450 E-mail: mscomparin@unisef.it