Protezione dei dati: il ruolo centrale degli interessati

Pubblicata il 02 marzo 2023

Come è noto, il capo terzo del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è interamente dedicato alla tutela dei diritti degli interessati: soggetti tutelati dal Regolamento attorno ai quali ruota tutta la disciplina della protezione dei dati personali.

Il capitolo citato del GDPR, oltre a definire gli obblighi di informativa, sancisce quali siano i diritti degli interessati, tra i quali, si evidenziano, il diritto di accesso, di rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione.

Un segnale sempre più evidente dell’attenzione che meritano le richieste degli interessati è dato, sicuramente, dai numerosissimi provvedimenti dell’Autorità Garante emanati nei confronti di titolari del trattamento che non abbiano dato riscontro alle richieste ricevute o non l’abbiano fatto in modo esaustivo o tempestivo.

Solo nell’ultimo periodo, ne sono alcuni esempi la sanzione di 10.000€ ad un titolare per aver fornito un riscontro tardivo alla richiesta di un interessato di cancellazione dei dati raccolti tramite la sezione lavora con noi del sito web, dati che, a seguito di una richiesta di integrazione, non sono più stati oggetto di cancellazione da parte del titolare [doc. web. 9815947] o la sanzione del medesimo importo ad una società cooperativa per non aver fornito affatto riscontro ad una domanda di cancellazione avanzata da un volontario dimissionario [doc. web. 9827402].

Con riferimento invece al diritto di accesso citiamo una sanzione di euro 40.000€ disposta a seguito di un riscontro non esaustivo ad una richiesta di esercizio di tale diritto [doc. web. 9827119] o ancora una sanzione di 3.000€ ad una associazione per non aver dato corso alle richiesta di un socio escluso di poter accedere ai propri dati personali a seguito del “congelamento” dell’account di posta elettronica, senza che il divieto di utilizzare tale account per fini personali fosse previsto nei documenti societari o che vi fossero precise regole per l’utilizzo della posta elettronica [doc. web. 9828076].

Si ricorda, infine, la sanzione ricevuta da un istituto bancario pari a 40.000€ dovuta al fatto che le informazioni fornite in risposta alla richiesta di un interessato, oltre a non essere esaustive rispetto allo specifico quesito, erano caratterizzate da una scarsa trasparenza e intelligibilità, in quanto in qualche modo equivoche e talvolta contraddittorie (anche attraverso l’utilizzo di una terminologia tecnica di difficile comprensione) tali da non consentire all’interessato di individuare il titolare del trattamento e di ottenere di conseguenza in modo corretto e trasparente informazioni sul trattamento effettuato [doc. web. 9825689].

Per informazioni:
Tel.: 0422 916417
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04-05-2023
Diagnosi energetica
Per le Grandi Imprese e le Imprese Energivore entro il 5 dicembre 2023 sussiste l’obbligo di presentare, attraverso l’apposito portale ENEA, la diagnosi energetica dei propri siti produttivi. L’obbligo di presentazione della diagnosi energetica è stato introdotto a partire dal 5 dicembre 2015 e prevede una periodicità di presentazione ogni 4 anni. La mancata presentazione alla scadenza di ogni quadriennio è sanzionata in via amministrativa (da 4.000 € a 40.000 €). Per le aziende Gasivore, recentemente istituite, al fine dell’iscrizione negli elenchi della CSEA, volta all’ottenimento dei benefici di riduzione degli oneri previsti dal D.M. 21 Dicembre 2021, sussiste l’obbligo di essere in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, da rinnovare ogni 4 anni, oppure di certificazione ISO 50001. La diagnosi energetica, per essere riconosciuta valida ai fini di cui sopra, deve essere effettuata da aziende certificate UNI CEI 11352 (Energy Service Company c.d. ESCo) o da un tecnico certificato UNI CEI 11339 (Esperto Gestione Energia c.d. EGE), e prevede un processo di analisi dei consumi energetici attuali e valutazioni su eventuali accorgimenti e/o investimenti realizzato su valori reali, (misure, fatture, studi di fattibilità, preventivi, analisi costi/benefici) allo scopo di dotare l’azienda di un valido strumento decisionale volto a ridurre i costi energetici e ad aumentare la sostenibilità ambientale dell’impresa oltre ad assolvere agli obblighi di legge. UNIS&F è a disposizione delle aziende per la redazione delle diagnosi energetiche. Per informazioni: Matteo Scomparin Tel. 0422 916450 E-mail: mscomparin@unisef.it