L’aggiornamento dei preposti dopo il DL n. 146/2021

Pubblicata il 22 marzo 2022

Nelle ultime settimane le aziende hanno ricevuto indicazioni talvolta contrastanti rispetto alle novità introdotte dal DL n. 146/2021 e sulle tempistiche per l’adeguamento. Assindustria Venetocentro ha contribuito a fare chiarezza sull’argomento con un webinar gratuito che si è svolto lo scorso 8 marzo (la registrazione è disponibile per le aziende associate a questo link)
Per quanto riguarda la formazione, è opportuno segnalare che le nuove disposizioni diventeranno operative solo quando sarà adottato il nuovo Accordo, che sostituirà una serie di Accordi pre-esistenti. 
Fino a giugno, o comunque in attesa del nuovo Accordo, l’obbligo di prima formazione e di aggiornamento quinquennale devono essere adempiuti secondo l’Accordo CSR di dicembre 2011. In particolare:
-    Resta la scadenza dei 60 gg per adempiere all’obbligo di formazione del nuovo preposto;
-    Il preposto che ha svolto il corso di prima formazione (o l’ultimo aggiornamento utile) cinque anni fa, deve frequentare il corso di aggiornamento: non è ammesso aspettare il nuovo Accordo per procedere all’aggiornamento;
-    D’altra parte, non è necessario anticipare al 2022 la scadenza per l’aggiornamento del preposto formato/aggiornato nel 2020, perché la frequenza biennale diventerà operativa solo quando saranno noti contenuti, modalità, etc. del nuovo Accordo. 
Fin da subito, tuttavia, è consigliabile almeno informare il preposto sul «potenziamento» del suo ruolo e delle sue responsabilità in virtù delle modifiche apportate dalla legge 215/2021 al D.Lgs. 81/08.

Per informazioni:
Ufficio Formazione Sicurezza
0422 916 456
sicurezza@unisef.it

 

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SERVIZI
04-05-2023
Diagnosi energetica
Per le Grandi Imprese e le Imprese Energivore entro il 5 dicembre 2023 sussiste l’obbligo di presentare, attraverso l’apposito portale ENEA, la diagnosi energetica dei propri siti produttivi. L’obbligo di presentazione della diagnosi energetica è stato introdotto a partire dal 5 dicembre 2015 e prevede una periodicità di presentazione ogni 4 anni. La mancata presentazione alla scadenza di ogni quadriennio è sanzionata in via amministrativa (da 4.000 € a 40.000 €). Per le aziende Gasivore, recentemente istituite, al fine dell’iscrizione negli elenchi della CSEA, volta all’ottenimento dei benefici di riduzione degli oneri previsti dal D.M. 21 Dicembre 2021, sussiste l’obbligo di essere in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, da rinnovare ogni 4 anni, oppure di certificazione ISO 50001. La diagnosi energetica, per essere riconosciuta valida ai fini di cui sopra, deve essere effettuata da aziende certificate UNI CEI 11352 (Energy Service Company c.d. ESCo) o da un tecnico certificato UNI CEI 11339 (Esperto Gestione Energia c.d. EGE), e prevede un processo di analisi dei consumi energetici attuali e valutazioni su eventuali accorgimenti e/o investimenti realizzato su valori reali, (misure, fatture, studi di fattibilità, preventivi, analisi costi/benefici) allo scopo di dotare l’azienda di un valido strumento decisionale volto a ridurre i costi energetici e ad aumentare la sostenibilità ambientale dell’impresa oltre ad assolvere agli obblighi di legge. UNIS&F è a disposizione delle aziende per la redazione delle diagnosi energetiche. Per informazioni: Matteo Scomparin Tel. 0422 916450 E-mail: mscomparin@unisef.it